Obblighi Legislativi

La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.
L’Amministrazione pubblica richiede ai costruttori tre “relazioni di acustica”:

  1. Documento previsionale di impatto acustico (Do.Im.A.)
  2. Documento previsionale di clima acustico(D.P.C.A.)
  3. Verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici

 
A. Le verifiche di impatto acustico consistono nel prevedere quanto rumore potrà generare una nuova opera e se tale rumore potrà disturbare eventuali ricettori sensibili rappresentati dagli edifici limitrofi.
Gli interventi sottoposti a valutazione di impatto acustico sono i seguenti (art. 8 L.447/95):

  • aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  • strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (14), e successive modificazioni;
  • circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  • impianti sportivi e ricreativi;
  • ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

I limiti di rumore da rispettare sono definiti nei decreti attuativi della L.447/95. Le relazioni di impatto acustico devono essere redatte da tecnici competenti in acustica ambientale secondo le indicazioni riportate nelle Leggi e Delibere regionali.
B. Le verifiche di clima acustico hanno come obiettivo la valutazione della rumorosità presente nel contesto insediativo al fine di verificare la compatibilità acustica dell’intervento e valutare l’eventuale necessità di opere di mitigazione. Gli interventi sottoposti a valutazione di clima acustico sono i seguenti (art. 8 L.447/95):

  • scuole e asili nido;
  • ospedali;
  • case di cura e di riposo;
  • parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  • nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere che richiedono valutazione di impatto acustico.

Le relazioni di clima acustico devono essere redatte da tecnici competenti in acustica ambientale secondo le indicazioni riportate nelle Leggi e Delibere regionali.
C. Una verifica dei requisiti acustici passivi consiste nel determinare se un edificio rispetta o meno i valori limite di isolamento ai rumori definiti nel DPCM 5-12-1997.
Il Decreto, attuativo della L. 447/95, definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:

  • Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari;
  • Isolamento dai rumori esterni;
  • Isolamento dai rumori di calpestio;
  • Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo;
  • Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento discontinuo;

I limiti da rispettare si differenziano a seconda della destinazione d’uso prevista e sono indipendenti dal contesto insediativo.
I requisiti acustici passivi possono essere calcolati analiticamente in fase di progetto e misurati in opera a lavori conclusi con le procedure definite nelle norme tecniche di riferimento. Si evidenzia però che i limiti indicati nel DPCM sono riferiti alle strutture in opera e all’edificio ultimato. Pertanto la sola relazione di calcolo previsionale non può di fatto garantire il rispetto dei limiti definiti dal Decreto (fonte ANIT). Le misure in opera devono invece essere eseguite da tecnici competenti in acustica ambientale.